Malasanità: le novità processuali introdotte dalla L. 24/2017 c.d. “ legge Gelli”: l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. quale condizione di procedibilità

La legge n. 24/2017, c.d. “legge Gelli” introduce sotto il profilo processuale una novità molto interessante per il paziente danneggiato che si rivolge all’Autorità Giudiziaria: l’espletamento del procedimento previsto dall’art. 696 bis c.p.c., come condizione di procedibilità per l’azione.

Tale condizione di procedibilità si aggiunge e si può svolgere alternativamente a quella già prevista dalla normativa in vigore dal 2010 relativa alla mediazione obbligatoria.

Il procedimento per a.t.p. previsto come condizione di obbligatorietà rappresenta una novità molto importante se si somma alla necessità di citare in giudizio anche l’impresa di assicurazione del sanitario e della struttura sanitaria: impresa di assicurazione che, ai sensi dell’art.15 della legge in commento, dopo l’espletamento della consulenza d’ufficio ha l’obbligo di formulare una proposta transattiva o di spiegare il motivo perché non ritiene di doverla fare.

Nella scelta della procedura di a.t.p. quale procedimento utile a concretizzare la condizione di procedibilità prevista dalla norma, vi sono, riassumendo tre vantaggi:

  1. L’impresa di assicurazione, che deve esser citata, deve formulare un’offerta o rappresentare il motivo per cui non lo fa;
  2. Se la stessa impresa di assicurazione, pur essendo stata citata non si costituisce nel procedimento per a.t.p., la stessa viene punita con la condanna alle spese del giudizio e di consulenza, indipendentemente dall’esito del giudizio stesso, oltre ad una pena pecuniaria in favore della parte che ha partecipato al giudizio che il giudice determinerà equitativamente sempre in favore della parte che è comparsa durante il tentativo di conciliazione (art. 8 ultimo comma).
  3. Il terzo vantaggio è la scelta del rito “veloce” previsto dall’art. 702 bis e seguenti c.p.c.: laddove la conciliazione non riesca, o il procedimento comunque non si concluda nel termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile (si avvera la condizione di procedibilità) e gli effetti della domanda sono salvi se entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, si deposita ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e seguenti.
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