Il c.i.d. acronimo di constatazione amichevole di incidente è il modulo che in molti casi viene compilato dagli automobilisti per ricostruire nell’immediato la dinamica di un incidente stradale.

La sua validità è legata al rispetto di alcuni elementi formali, quali innanzitutto la firma di entrambi i conducenti e la corretta compilazione del prospetto con tutti i dati richiesti e con la descrizione chiara e completa della dinamica del sinistro.

Il modulo così compilato, una volta fatto pervenire alla propria compagnia di assicurazione,  permetterà di implementare e dar seguito ad una veloce pratica di indennizzo.

Il  contenuto del modulo c.i.d., può essere contestato in un’eventuale giudizio?

Per rispondere a questa domanda bisogna chiarire che il modulo c.i.d. giuridicamente è paragonabile ad una confessione stragiudiziale.

La Corte di Cassazione, in applicazione dell’art. 2733 terzo comma codice civile (“In caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti, è liberamente apprezzata dal giudice.” )ha chiarito che tra i litisconsorti necessari, quali sono il proprietario dell’auto e la compagnia assicurativa, tale documento non svolge la funzione di piena prova tipica della confessione, potendo essere liberamente valutata dal giudice.

Le dichiarazioni confessorie contenute nel c.i.d. invece, fanno piena prova nei confronti del conducente non proprietario confidente, essendo quest’ultimo un litisconsorte facoltativo.

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