Il verbale dello scrutinio finale deve avere, secondo quanto riportato dalla giurisprudenza amministrativa alcune caratteristiche di fondo.

Innanzitutto, negli Istituti di Scuola secondaria superiore lo scrutinio finale che ha competenza nella valutazione periodica o finale degli alunni spetta al Consiglio di Classe nella composizione che prevede la presenza dei soli docenti.

Vige inoltre il principio della c.d. “collegialità perfetta” e quindi devono essere presenti tutti i docenti della classe; nel caso di assenza di un docente, il dirigente scolastico può autorizzare la sostituzione del docente assente con altro della medesima materia in servizio presso lo stesso istituto.

Il Dirigente scolastico può autorizzare a delegare la Presidenza del Consiglio ad un insegnante partecipante allo stesso, con provvedimento scritto.

La giurisprudenza amministrativa costantemente indica che il Giudice non può valutare il merito delle scelte valutative operate dal Consiglio di Classe.

Ciò che invece può rendere il verbale ed i provvedimenti conseguenti annullabili sono i vizi relativi al mancato rispetto dei requisiti formali nonché la mancanza o insufficienza di motivazione dell’atto.

Così ad esempio, deve essere riportato nell’atto il voto proposto dal singolo docente ed il processo logico valutativo, compiuto dal Collegio nella valutazione espressa, riportando la motivazione che porta ad una determinata valutazione.

In carenza nella verbalizzazione delle motivazioni che portino ad un determinato giudizio, il provvedimento potrebbe essere considerato nullo per carenza o insufficienza di motivazione.

Secondo alcune decisioni del giudice amministrativo in ordine all’espressione dei singoli giudizi dei docenti, appare sufficiente indicare se alla decisione presa si è giunti con l’unanimità o con la maggioranza dei docenti che compongono il Consiglio.

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