S.i.c. e C.a.i. sono due acronimi che stanno ad identificare rispettivamente il sistema di informazione creditizio e la centrale di allarme interbancaria.

In particolare i s.i.c. sono banche dati che registrano il mancato o ritardato pagamento di finanziamenti o prestiti, indicando la quante rate sono state pagate in ritardo o non sono state affatto pagate.

Vi sono varie s.i.c. tra questi vi è la c.r.i.f. e la centrale rischi della Banca d’Italia (che però segnala solo debiti superiori ad € 30.000,0 soglia che si abbassa ad € 250,00 se il debitore è in sofferenza) , la experian cerved, la c.t.c.

Tutte sottostanno al Codice di Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

La segnalazione non è eterna, dura 12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione se si sono pagate in ritardo non più di due rate, 24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, se si sono pagate in ritardo tre o più rate, 36 mesi dalla data prevista per l’estinzione, se si è gravemente morosi o non si è restituito il prestito.

Il termine di 36 mesi può essere prorogato dalla data in cui il creditore ha inviato l’ultimo aggiornamento, tuttavia il Garante per la privacy ha segnalato come il termine ultimo per cancellare tali dati sia in ogni caso di cinque anni dalla data prevista per l’estinzione del prestito.

Presupposto ineliminabile per l’iscrizione del debitore al s.i.c. è la comunicazione da inviarsi con racc. a/r di preavviso di segnalazione, da inviarsi almeno 15 giorni prima.

Il C.A.I. invece è la centrale di allarme interbancario, in essa vengono iscritti i debitori per assegni scoperti e carte di credito revocate.

In particolare, tra gli altri, coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista vi rimangono iscritti per sei mesi e coloro ai quali è stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento, vi rimangono iscritti per dieci anni.

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